Nel dettaglio, dalle ore 12:00 del 19 giugno, e per i successivi 30 giorni, le ASD e SSD che risultano iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data del 24 marzo 2023 e che siano alla data di pubblicazione del presente decreto affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti per l’attività natatoria.
potranno fare richiesta di accesso ai contributi a fondo perduto per:
- gestori di impianti sportivi (risorse a disposizione 58 milioni di euro);
- gestori di impianti natatori (risorse a disposizione 67 milioni di euro)
- a) euro venticinquemila per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) coperta e convertibile di superficie compresa tra 150 e 249 metri quadri;
- b) euro quarantamila per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) coperta e convertibile di superficie compresa tra 250 e 399 metri quadri;
- c) euro sessantamila per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) coperta e convertibile di superficie superiore a 399 metri quadri;
- d) euro sessantamila per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) scoperta
- e) è assegnato un ulteriore contributo pari al 50% di quanto previsto alle precedenti lettere b) e c), ai soggetti detentori di più di un impianto natatorio, dotati di vasca coperta non inferiore a 250 metri quadrati e ubicati in più sedi o località diverse;
- f) alle Associazioni e Società Sportive che abbiano atleti tesserati in discipline olimpiche aventi come base lo sport del nuoto e l’utilizzo delle piscine, viene riconosciuto un ulteriore contributo pari a quello previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d).
Per essere ammessi all’assegnazione del contributo di cui alla presente lettera, gli atleti sopra citati devono aver partecipato ad una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Giochi Paralimpici, Campionati del Mondo e Campionati Italiani Giovanili o Assoluti svoltisi nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 e la data di emanazione del presente decreto. A tal fine deve essere tenuta in considerazione esclusivamente la partecipazione degli atleti a competizioni relative alle citate discipline olimpiche e paralimpiche organizzate e riconosciute dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali. L’idoneità dell’Associazione o Società Sportiva al requisito di cui alla presente lettera deve essere certificata dalla Federazione Sportiva Nazionale competente per affiliazione.